Gattico, li 16/02/2012
STATUTO dell’associazione culturale musicale “PIETRO GENERALI”
Articolo 1 – Denominazione, sede legale E' costituita l’associazione culturale musicale denominata "PIETRO GENERALI", con sede legale provvisoria in Gattico, via gaggia 22.
Tale sede potrà essere in seguito modificata su parere del consiglio direttivo.
Articolo 2 - Scopo dell' Associazione L’associazione culturale musicale “PIETRO GENERALI” si propone di promuovere iniziative culturali e musicali volte ad offrire alla popolazione occasioni di crescita intellettuale, eventi volti al confronto culturale, corsi musicali e manifestazioni che favoriscano l'apprendimento e la pratica della musica.
Il reciproco scambio di idee e di risorse con enti ed associazioni analoghe è auspicabile e gradito.
Articolo 3 – Caratteristiche costitutive L’Associazione è senza fini di lucro, è apolitica ed assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. Non è consentita la distribuzione né l'assegnazione di utili. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate e autorizzate.
Articolo 4 - Composizione sociale Il numero dei soci dell’associazione è illimitato, chiunque può accedervi senza limiti di età. Per i soci è sempre garantita l’uniformità del rapporto associativo.
Articolo 5 - Durata
La vita dell’associazione si conclude su decisione del consiglio, e solo quando ogni delibera è considerata estinta.
Articolo 6 – Patrimonio e sua gestione Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'entrate delle quote associative, dai beni acquisiti o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni dei soci, privati od enti, dalle sovvenzioni di altri enti, ed è gestito e custodito dal tesoriere o da chi ne fa le veci, cui spetta il monitoraggio delle entrate e delle uscite e l’annotazione delle stesse.
Articolo 7 – Soci Nel momento in cui i soci entrano a far parte dell’associazione, essi si assumono il dovere di accettare le norme statutarie, e sono inoltre tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo viene stabilito annualmente. L’adesione, in assenza di esplicita comunicazione, si intende rinnovata allo scadere dell’anno.
Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo, la quale dà diritto di partecipazione e di parola durante le assemblee.
Articolo 8 - Cessazione dello stato di socio La cessazione della qualifica di socio fondatore od ordinario avviene per: recesso, decadenza, esclusione .
Il recesso avviene per formale richiesta di dimissione al consiglio direttivo. La decadenza coincide con la mancata esplicazione dell'attività per cui è stato ammesso nell'associazione. L’esclusione avviene a seguito di mancato pagamento della quota associativa per almeno un anno. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
Articolo 9 - Organi dell' Associazione Sono organi dell' associazione culturale musicale “PIETRO GENERALI”: l'Assemblea dei soci, il Coro e l'Ensemble Strumentale, il Gruppo di Ricerca Musicale, il Consiglio direttivo, formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 consiglieri e guidato da un Presidente interno ad esso, il Direttore Artistico, il Tesoriere.
Articolo l0 - Assemblea L'Assemblea è la riunione degli associati. Essa si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria ed ha il compito di ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo o di discuterle. La data della seduta ordinaria è comunicata almeno 7 giorni prima insieme al relativo ordine del giorno. La sessione straordinaria si riunisce per far fronte a situazioni che richiedano decisioni celeri: la delibera non può in ogni caso considerarsi valida se non approvata da almeno il 50% + 1 del consiglio direttivo.
Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha il diritto ad un solo voto.
L'Assemblea riunita in via ordinaria:
Discute sulla realizzazione di eventi e manifestazioni Approva il rendiconto
Modifica lo Statuto
Nomina ogni tre anni il Direttore Artistico e il Consiglio Direttivo
Per ogni assemblea verrà redatto un verbale che sarà a disposizione di quanti ne faranno richiesta.
Articolo 11- Direttore Artistico, Coro ed Ensemble strumentale Il direttore artistico rappresenta ed illustra l'impegno artistico dell'Associazione, ed è colui il quale ha l'obbligo di dirigere stabilmente il coro e l'ensemble strumentale dell'associazione: pianifica in base alla preparazione e alle esigenze gli eventi che coinvolgano i suddetti gruppi (eventi per i quali può essere percepito un compenso in denaro utilizzato in parte o totalmente per i rimborsi spese dei concertisti), partecipa alle decisioni di natura economica (sulle quali ha diritto di veto), propone iniziative al Consiglio Direttivo, ha la facoltà di accettare o respingere proposte di esibizioni o collaborazioni artistiche che provengano dal Consiglio o da altri enti o persone esterne.
Articolo 12 – Gruppo di Ricerca Musicale Formato da tesserati, ma anche da personalità che si siano distinte per le proprie capacità e possano rappresentare un valore aggiunto per l'Associazione, il Gruppo di Ricerca Musicale è nominato interamente dal Direttore Artistico e rimane in carica per durata illimitata. Il Direttore Artistico può decidere lo scioglimento del gruppo o la revoca della qualifica di uno o più membri. Scopo del gruppo è la ricerca culturale e musicale su supporti di vario genere, con il fine ultimo della tutela e divulgazione del patrimonio culturale piemontese , italiano ed europeo.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da:
il Presidente, eletto tra i consiglieri, che presiede le sedute e rappresenta l'associazione ;
il Tesoriere, che gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione stilandone i rendiconti;
i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è chiamato a confrontarsi e a decidere, in accordo con il Direttore Artistico, su questioni riguardanti il buon andamento dell'associazione, fissa la quota annuale della tessera associativa. Il Consiglio Direttivo rimane in carica con durata triennale, è possibile tuttavia per i consiglieri dimettersi, previa esplicita richiesta.
Articolo 14 - Decadenza organi amministrativi I titolari di organi amministrativi dell'Associazione decadono per dimissioni o per revoca.La revoca viene deliberata dall'Assemblea.
Articolo 15 - Bilancio
Il Tesoriere (o chi ne fa le veci) rende conto, su richiesta del consiglio, dello stato dei conti dell’Associazione.
Articolo 16 – Scioglimento dell’Associazione In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione od ente no profit.
Articolo 17 - Norme finali Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dell'art.36 e seguenti del Codice Civile.
Il direttore artistico
STEFANO VICELLI
STATUTO dell’associazione culturale musicale “PIETRO GENERALI”
Articolo 1 – Denominazione, sede legale E' costituita l’associazione culturale musicale denominata "PIETRO GENERALI", con sede legale provvisoria in Gattico, via gaggia 22.
Tale sede potrà essere in seguito modificata su parere del consiglio direttivo.
Articolo 2 - Scopo dell' Associazione L’associazione culturale musicale “PIETRO GENERALI” si propone di promuovere iniziative culturali e musicali volte ad offrire alla popolazione occasioni di crescita intellettuale, eventi volti al confronto culturale, corsi musicali e manifestazioni che favoriscano l'apprendimento e la pratica della musica.
Il reciproco scambio di idee e di risorse con enti ed associazioni analoghe è auspicabile e gradito.
Articolo 3 – Caratteristiche costitutive L’Associazione è senza fini di lucro, è apolitica ed assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. Non è consentita la distribuzione né l'assegnazione di utili. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate e autorizzate.
Articolo 4 - Composizione sociale Il numero dei soci dell’associazione è illimitato, chiunque può accedervi senza limiti di età. Per i soci è sempre garantita l’uniformità del rapporto associativo.
Articolo 5 - Durata
La vita dell’associazione si conclude su decisione del consiglio, e solo quando ogni delibera è considerata estinta.
Articolo 6 – Patrimonio e sua gestione Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'entrate delle quote associative, dai beni acquisiti o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni dei soci, privati od enti, dalle sovvenzioni di altri enti, ed è gestito e custodito dal tesoriere o da chi ne fa le veci, cui spetta il monitoraggio delle entrate e delle uscite e l’annotazione delle stesse.
Articolo 7 – Soci Nel momento in cui i soci entrano a far parte dell’associazione, essi si assumono il dovere di accettare le norme statutarie, e sono inoltre tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo viene stabilito annualmente. L’adesione, in assenza di esplicita comunicazione, si intende rinnovata allo scadere dell’anno.
Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo, la quale dà diritto di partecipazione e di parola durante le assemblee.
Articolo 8 - Cessazione dello stato di socio La cessazione della qualifica di socio fondatore od ordinario avviene per: recesso, decadenza, esclusione .
Il recesso avviene per formale richiesta di dimissione al consiglio direttivo. La decadenza coincide con la mancata esplicazione dell'attività per cui è stato ammesso nell'associazione. L’esclusione avviene a seguito di mancato pagamento della quota associativa per almeno un anno. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
Articolo 9 - Organi dell' Associazione Sono organi dell' associazione culturale musicale “PIETRO GENERALI”: l'Assemblea dei soci, il Coro e l'Ensemble Strumentale, il Gruppo di Ricerca Musicale, il Consiglio direttivo, formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 consiglieri e guidato da un Presidente interno ad esso, il Direttore Artistico, il Tesoriere.
Articolo l0 - Assemblea L'Assemblea è la riunione degli associati. Essa si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria ed ha il compito di ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo o di discuterle. La data della seduta ordinaria è comunicata almeno 7 giorni prima insieme al relativo ordine del giorno. La sessione straordinaria si riunisce per far fronte a situazioni che richiedano decisioni celeri: la delibera non può in ogni caso considerarsi valida se non approvata da almeno il 50% + 1 del consiglio direttivo.
Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha il diritto ad un solo voto.
L'Assemblea riunita in via ordinaria:
Discute sulla realizzazione di eventi e manifestazioni Approva il rendiconto
Modifica lo Statuto
Nomina ogni tre anni il Direttore Artistico e il Consiglio Direttivo
Per ogni assemblea verrà redatto un verbale che sarà a disposizione di quanti ne faranno richiesta.
Articolo 11- Direttore Artistico, Coro ed Ensemble strumentale Il direttore artistico rappresenta ed illustra l'impegno artistico dell'Associazione, ed è colui il quale ha l'obbligo di dirigere stabilmente il coro e l'ensemble strumentale dell'associazione: pianifica in base alla preparazione e alle esigenze gli eventi che coinvolgano i suddetti gruppi (eventi per i quali può essere percepito un compenso in denaro utilizzato in parte o totalmente per i rimborsi spese dei concertisti), partecipa alle decisioni di natura economica (sulle quali ha diritto di veto), propone iniziative al Consiglio Direttivo, ha la facoltà di accettare o respingere proposte di esibizioni o collaborazioni artistiche che provengano dal Consiglio o da altri enti o persone esterne.
Articolo 12 – Gruppo di Ricerca Musicale Formato da tesserati, ma anche da personalità che si siano distinte per le proprie capacità e possano rappresentare un valore aggiunto per l'Associazione, il Gruppo di Ricerca Musicale è nominato interamente dal Direttore Artistico e rimane in carica per durata illimitata. Il Direttore Artistico può decidere lo scioglimento del gruppo o la revoca della qualifica di uno o più membri. Scopo del gruppo è la ricerca culturale e musicale su supporti di vario genere, con il fine ultimo della tutela e divulgazione del patrimonio culturale piemontese , italiano ed europeo.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da:
il Presidente, eletto tra i consiglieri, che presiede le sedute e rappresenta l'associazione ;
il Tesoriere, che gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione stilandone i rendiconti;
i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è chiamato a confrontarsi e a decidere, in accordo con il Direttore Artistico, su questioni riguardanti il buon andamento dell'associazione, fissa la quota annuale della tessera associativa. Il Consiglio Direttivo rimane in carica con durata triennale, è possibile tuttavia per i consiglieri dimettersi, previa esplicita richiesta.
Articolo 14 - Decadenza organi amministrativi I titolari di organi amministrativi dell'Associazione decadono per dimissioni o per revoca.La revoca viene deliberata dall'Assemblea.
Articolo 15 - Bilancio
Il Tesoriere (o chi ne fa le veci) rende conto, su richiesta del consiglio, dello stato dei conti dell’Associazione.
Articolo 16 – Scioglimento dell’Associazione In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione od ente no profit.
Articolo 17 - Norme finali Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dell'art.36 e seguenti del Codice Civile.
Il direttore artistico
STEFANO VICELLI